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Acciaio importato: dal 1° ottobre 2026 nuova prova del Paese di fusione e colata per i prodotti interessati

Per i prodotti siderurgici interessati dalla misura UE, dal 1° ottobre va documentato dove l’acciaio è stato fuso e colato.

Per le imprese che importano i prodotti siderurgici interessati dalla nuova misura europea, il prossimo controllo da anticipare al fornitore riguarda la storia produttiva dell’acciaio: in quale Paese è stato inizialmente fuso e colato e quale numero di colata permette di identificarlo?

Non si tratta semplicemente del Paese da cui parte la merce o della sede del fornitore: il controllo riguarda il Paese nel quale l’acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e poi colato nel suo primo stato solido.

Dal 1° ottobre 2026, queste informazioni devono essere supportate da prove verificabili all’importazione. La scadenza deriva dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/1384.

Per acquisti, logistica e ufficio doganale, il lavoro comincia prima dell’arrivo della merce: individuare il prodotto interessato, richiedere i documenti e verificare che si riferiscano alla fornitura effettiva.

Quali prodotti sono coinvolti

L’obbligo riguarda i prodotti delle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384. Il controllo del perimetro richiede quindi il confronto tra classificazione della merce e allegato. La sola descrizione commerciale «articolo in acciaio» non permette di stabilire se l’obbligo si applichi.

I prodotti interessati ricadono nei capitoli 72 e 73 della nomenclatura doganale, ma l’obbligo non riguarda indistintamente tutti i prodotti di questi capitoli. Occorre sempre confrontare il codice della merce con l’allegato I, incluse le eventuali specificazioni TARIC.

La Commissione precisa inoltre che i Paesi dello Spazio economico europeo, pur esclusi dalla misura sui contingenti descritta nel nuovo quadro, restano soggetti ai requisiti di tracciabilità della fusione e colata. Commissione europea, comunicazione del 31 agosto 2026.

Che cosa significa Paese di fusione e colata

Il regolamento identifica il Paese nel quale l’acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido in un forno e successivamente colato nel suo primo stato solido. È questo il dato indicato come country of melt and pour. Regolamento (UE) 2026/1384, articolo 4.

Operativamente, occorre distinguerlo dal Paese di spedizione, dalla sede del venditore e dall’origine doganale del prodotto finito. Un acquisto tramite un distributore può richiedere di risalire a monte della filiera per recuperare la documentazione del produttore.

Quali prove preparare

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 prevede come prova ordinaria il certificato del produttore (Mill Test Certificate, MTC), contenente il Paese di fusione e colata e il numero di colata, o heat number, dell’acciaio importato.

MTC disponibile ma incompleto. Se il certificato non riporta il Paese di fusione e colata o il numero di colata, le autorità possono considerare documentazione complementare per comprovare le informazioni mancanti. Questa possibilità è soggetta ai controlli previsti e non scade il 30 settembre 2027.

MTC non disponibile. Dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, le autorità possono valutare prove alternative autonome, purché riportino sia il Paese di fusione e colata sia il numero di colata. L’accettazione non è automatica. Dal 1° ottobre 2027, questa possibilità cessa: gli altri documenti restano utilizzabili come documentazione complementare a un MTC disponibile ma incompleto. Il termine del 30 settembre 2027 riguarda quindi soltanto le prove autonome utilizzate in assenza dell’MTC. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, articoli 1 e 3.

Tra le prove elencate figurano fatture, documenti di consegna, certificati di qualità, clausole di ordini o contratti eseguiti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documentazione produttiva e contabile, documenti doganali del Paese esportatore, corrispondenza commerciale e descrizioni della produzione.

La fase transitoria offre quindi un percorso documentale aggiuntivo. Per l’impresa è utile concordare già ora con il fornitore una modalità stabile di consegna dell’MTC e di collegamento alla fornitura.

Il controllo operativo: collegare certificato e merce

Una cartella con certificati generici può lasciare aperta la domanda decisiva: quale documento copre gli articoli di questa spedizione?

Il controllo consigliato parte dalle righe di fattura e packing list e ricostruisce i collegamenti con lotti e numeri di colata. Ad esempio, se una fornitura comprende materiale proveniente da più colate, conviene predisporre un prospetto che associ numero di colata, articoli e quantitativi ai relativi certificati. È una proposta organizzativa, non un modello obbligatorio imposto dal regolamento.

Verifica prima dell’importazioneRisultato da ottenere
Classificazione e allegato IConfermare che la merce rientri nel perimetro
Contenuto del certificatoIndividuare Paese di fusione e colata e heat number
Collegamento con la spedizioneAssociare i documenti alla merce effettivamente importata
Fornitura con più colateCollegare ciascun numero di colata agli articoli, ai quantitativi e ai certificati pertinenti
Informazioni mancantiChiedere integrazioni al fornitore prima dello sdoganamento
Preparazione della dichiarazioneVerificare i codici documentali TARIC vigenti e i riferimenti da indicare
Fascicolo della praticaConservare certificati, prove complementari o alternative e prospetti di collegamento alla merce

La richiesta al fornitore può essere molto concreta: «Per la fornitura in oggetto, inviate l’MTC con Paese di fusione e colata e heat number, indicando a quali articoli o lotti si riferisce». Se la documentazione arriva tramite un intermediario, è utile chiarire subito chi può ottenere le eventuali integrazioni dal produttore.

Che cosa accade se la prova manca

Il Paese deve essere dichiarato mediante codici documentali TARIC. Le prove integrative o alternative sono soggette a controlli documentali. Se manca una dichiarazione del Paese sostenuta da prove appropriate e verificabili, l’importazione è rifiutata. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, articolo 2.

Per l’azienda, anticipare questo controllo significa dare tempo agli acquisti di interpellare la filiera e all’ufficio doganale di verificare la completezza del fascicolo. La domanda da portare oggi al fornitore è semplice: la prossima spedizione avrà documenti che collegano la merce al suo Paese di fusione e colata?

Importate prodotti siderurgici interessati dalla nuova misura? GOA Customs Consulting può supportarvi nella verifica del perimetro applicabile, nel controllo della documentazione e nell’organizzazione del flusso informativo tra acquisti, fornitori e ufficio doganale.

Fonti ufficiali

Contenuto informativo aggiornato al 30 settembre 2026. Per un’operazione concreta occorre verificare il testo applicabile, le misure aggiornate e la documentazione della merce.